Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 68 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo. (10G0088)
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo introduce modifiche e integrazioni a una legge precedente che riguarda la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, in attuazione di una direttiva europea. Si concentra principalmente sulle procedure e le condizioni per la sospensione e la revoca delle licenze dei controllori del traffico aereo.
Per chi: I controllori del traffico aereo; L'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Sicurezza sociale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La sospensione cautelare dall'impiego operativo dei controllori del traffico aereo.
- La sospensione della licenza, abilitazioni e specializzazioni dei controllori del traffico aereo.
- La revoca della licenza dei controllori del traffico aereo.
- Le procedure per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'ENAC.
A chi si applica questa norma?
- I controllori del traffico aereo.
- L'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
Quali sono i punti chiave?
- L'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo può sospendere cautelativamente dall'impiego operativo un controllore in caso di accertamento di responsabilità in un incidente o inconveniente grave, o in presenza di ragionevole dubbio sulla sua competenza professionale.
- L'ENAC sospende la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni per un periodo non superiore a sei mesi in caso di negligenza professionale accertata.
- La licenza è revocata in caso di grave negligenza, imprudenza o imperizia professionale che abbia causato un incidente, violazione dolosa di leggi o regolamenti sul traffico aereo, o due sospensioni non inferiori a sei mesi nell'arco di due anni.
- L'ENAC gestisce il procedimento sanzionatorio, che include la contestazione degli addebiti, la possibilità per l'interessato di presentare memorie difensive e un'audizione.
Sicurezza sociale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 68 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo. (10G0088) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2010 (GU n.107 del 10-05-2010) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della citata direttiva 2006/23/CE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Disposizioni correttive
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.
5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Note all'art. 1:
3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.
5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.
5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.
5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.
5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.
5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-septies. Per il personale militare l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.
5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico delle Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.
5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.
Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: