Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, con l'obiettivo di riequilibrare i conti pubblici e riordinare settori della pubblica amministrazione. Si concentra su misure per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e per potenziare l'amministrazione economico-finanziaria.
Per chi: Operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali nei settori degli oli minerali, alcole, bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi di petrolio; Soggetti che esercitano attività che prevedono l'emissione di ricevute o scontrini fiscali.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Decisioni giudiziarie
- 56
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le modalità di presentazione telematica di dati e documenti relativi a contabilità e circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
- La procedura per la distruzione di merci contraffatte o sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale.
- Le sanzioni amministrative per la mancata, incompleta o tardiva presentazione di dati e dichiarazioni.
- Le condizioni per la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio di attività in caso di ripetute violazioni dell'obbligo di emissione di ricevute o scontrini fiscali.
A chi si applica questa norma?
- Operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali nei settori degli oli minerali, alcole, bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
- Soggetti che esercitano attività che prevedono l'emissione di ricevute o scontrini fiscali.
- Titolari di diritti di proprietà intellettuale e dichiaranti, detentori o proprietari di merci sospettate di violare tali diritti.
Quali sono i punti chiave?
- La presentazione di dati e documenti relativi alle accise deve avvenire esclusivamente in forma telematica entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto.
- La mancata, incompleta o tardiva presentazione di tali dati è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- In caso di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale in un quinquennio, è disposta la sospensione dell'attività da tre giorni a un mese.
- Se l'importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50.000 euro, la sospensione è da uno a sei mesi.
Giurisprudenza su questa norma
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 ultimo aggiornamento all'atto: 13/05/2025 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. note:
Entrata in vigore del decreto: 3-10-2006.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in SO n.223, relativo alla G.U. 28/11/2006, n.277). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025) (GU n.230 del 03-10-2006) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria 1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma".
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.
9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018. ((9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma)) 10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee. (20) 18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.".