Legge 2 gennaio 1952, n. 41
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge ratifica decreti legislativi precedenti che riguardano l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (ANAS), apportando modifiche specifiche alla sua struttura e al suo funzionamento.
Per chi: L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (ANAS); I membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato e gli ispettori generali tecnici dell'ANAS.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 17
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La ratifica di due decreti legislativi precedenti.
- La composizione del Consiglio di amministrazione dell'ANAS.
- Le competenze e le soglie di valore per le decisioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato e degli ispettori generali tecnici dell'ANAS.
- La classificazione e il trattamento del personale non di ruolo dell'ANAS.
A chi si applica questa norma?
- L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (ANAS).
- I membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato e gli ispettori generali tecnici dell'ANAS.
- Il personale non di ruolo dell'ANAS, inclusi gli impiegati dei gruppi A e B.
Quali sono i punti chiave?
- Il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato.
- Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con modifiche, tra cui l'inserimento del controllo delle autostrade non statali.
- Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS è composto da 20 membri, inclusi il Ministro per i lavori pubblici e rappresentanti di vari Ministeri e enti.
- Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto per lavori e forniture superiori a cento milioni di lire (asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso) o cinquanta milioni di lire (trattativa privata, economia).
- Il parere del Comitato è richiesto per lavori e forniture tra cinquanta e cento milioni di lire (asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso) o tra quindici e cinquanta milioni di lire (trattativa privata, economia).
- Il personale non di ruolo in servizio dal 1° maggio 1947 è classificato nella categoria degli avventizi statali.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
Indice (17)
- Art. 1 Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), è inserita la segue
- Art. 12 È soppresso il secondo comma
- Art. 15 È sostituito dal seguente
- Art. 16 L'ultimo comma è sostituito dal seguente
- Art. 17 È sostituito dal seguente
- Art. 19 Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono sostituite dalle segu
- Art. 20 È sostituito dal seguente
- Art. 21 È sostituito dal seguente
- Art. 23 Il secondo comma è sostituito dal seguente
- Art. 27 Il secondo comma è sostituito dal seguente
- Art. 30 È aggiunto il seguente terzo comma
- Art. 32 Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti
- Art. 34 Si aggiunge il seguente comma
- Art. 36 Il primo comma è sostituito dai seguenti
- Art. 40 Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) sono sostituite dalle seg
- Art. 51 L'ultimo comma è sostituito dal seguente
- Art. 56
LEGGE 2 gennaio 1952, n. 41 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.34 del 09-02-1952) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico Il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1Tra la lettera c) e la lettera d), che diventa e), è inserita la seguente
"d) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato".
Art. 12È soppresso il secondo comma
Art. 15È sostituito dal seguente
Il Consiglio d'amministrazione è composto:
Art. 16L'ultimo comma è sostituito dal seguente
"I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente art. 15 sono nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.
Art. 17È sostituito dal seguente
"Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:
I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".
Art. 19Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti
"c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede";
Art. 20È sostituito dal seguente
"Il parere del Comitato è richiesto:
Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente".
Art. 21È sostituito dal seguente
"È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:
Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento".
Art. 23Il secondo comma è sostituito dal seguente
"Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia".
Art. 27Il secondo comma è sostituito dal seguente
"Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici dell'A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegatizie da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la Direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1 maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e fruirà, del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni".
Art. 30È aggiunto il seguente terzo comma
"Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo si applica anche agli impiegati dei gruppi A e B, passati nei ruoli dell'A.N.A.S., ai sensi del precedente art. 28, che anteriormente alla assunzione in ruolo, abbiano prestato servizio non di ruolo presso l'A.N.A.S. medesima o presso gli enti che l'hanno preceduta nella gestione delle strade statali".
Art. 32Le disposizioni di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti
"a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:
Il penultimo comma è sostituito dal seguente: "Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e del personale dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1 maggio 1947 o che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera d) e 31".
Art. 34Si aggiunge il seguente comma
"Le norme di carriera, del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
Art. 36Il primo comma è sostituito dai seguenti
"Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.
Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile: per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395"
Art. 40Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti
"e) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali; "f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo art. 47;".
Art. 51L'ultimo comma è sostituito dal seguente
"Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda".
Art. 56
bis (nuovo). - "Fine al 30 giugno 1952, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni"
La tabella B è sostituita dalla seguente:
Compartimento della viabilità ==================================================================== | | Sezioni staccate TERRITORIO | Sede | dipendenti ---------------------------------|----------|---------------------- 1. Lazio........................ | Roma | 2. Umbria....................... | Perugia | 3. Toscana...................... | Firenze | 4. Liguria...................... | Genova | 5. Piemonte..................... | Torino | 6. Lombardia.................... | Milano | 7. Venezia Tridentina e Cadore.. | Bolzano | 8. Veneto e Friuli.............. | Venezia | Udine 9. Emilia e Romagna............. | Bologna | 10. Marche....................... | Ancona | 11. Abruzzi...................... | Aquila | Pescara 12. Campania e Molise............ | Napoli | Campobasso 13. Puglie....................... | Bari | Foggia-Lecce 14. Lucania...................... | Potenza | 15. Calabria..................... | Catanzaro| Reggio Calabria | | Cosenza 16. Sicilia...................... | Palermo | Catania 17. Sardegna..................... | Cagliari | Sassari La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi