Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 – Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo stabilisce le modalità di calcolo delle pensioni per i lavoratori di nuova assunzione e per i lavoratori autonomi che iniziano un'attività dopo specifiche date, basandosi sulla contribuzione dell'intera vita lavorativa.
Per chi: Lavoratori dipendenti di prima occupazione, privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993; Lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, che hanno iniziato l'attività successivamente.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Sicurezza sociale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori dipendenti di prima occupazione.
- La determinazione del reddito pensionabile per i lavoratori autonomi che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 1992.
- L'applicazione di specifiche disposizioni per il calcolo dei trattamenti pensionistici.
- Criteri particolari per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo e del personale di volo.
A chi si applica questa norma?
- Lavoratori dipendenti di prima occupazione, privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993.
- Lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, che hanno iniziato l'attività successivamente.
Quali sono i punti chiave?
- La retribuzione pensionabile è la media delle retribuzioni imponibili relative all'intera vita lavorativa.
- Non sono considerate le retribuzioni, rivalutate, inferiori del 20% rispetto alla media, ma l'esclusione non può superare il 25% degli anni di contribuzione.
- Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo e all'INPGI, il valore percentuale di esclusione è del 10%, e l'esclusione non può superare il 35% degli anni di contribuzione.
- Le retribuzioni e i redditi sono rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato.
Sicurezza sociale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 373 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti. note:
Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (GU n.224 del 23-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 90) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Note all'art. 1:
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.
Il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dall'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro ente".
All'art. 3 di cui sopra sono state apportate in sede di ratifica, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, le seguenti modificazioni: alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole: "di qualsiasi nazionalità"; alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di edizione". alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e bandisti". sono aggiunte le seguenti categorie: "20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati; "21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impiati sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti".
La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita, calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.
Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento.
A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati, di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultino numero, anche le contribuzioni derivanti all'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26a classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti semprechè siano dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.
Alle pensioni erogate dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento".
2-3 (Omissis).