Art. 1224 Codice civile – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
In breve
Chi è in ritardo nel pagamento di una somma di denaro deve corrispondere gli interessi legali dal giorno della mora, anche se non erano prima dovuti e anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno. Se prima della mora erano pattuiti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori si calcolano in quella misura più alta. Il creditore che prova un danno maggiore ha diritto al risarcimento ulteriore, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori, nel qual caso tale ulteriore risarcimento non spetta.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.