Art. 2056 Codice civile – Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Giurisprudenza sull'Art. 2056 Codice civile
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1980-04-16
Articoli richiamati
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