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Art. 2056 Codice civile – Valutazione dei danni

Codice civile

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

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Giurisprudenza sull'Art. 2056 Codice civile

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