Art. 1932 Codice civile – Norme inderogabili
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Giurisprudenza sull'Art. 1932 Codice civile
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Articoli richiamati
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- Art. 1887Efficacia della proposta
- Art. 1892Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Art. 1893Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 1894Assicurazione in nome o per conto di terzi
- Art. 1897Diminuzione del rischio
- Art. 1898Aggravamento del rischio
- Art. 1899Durata dell'assicurazione
- Art. 1901Mancato pagamento del premio
- Art. 1903Agenti di assicurazione
- Art. 1914Obbligo di salvataggio
- Art. 1915Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
- Art. 1917Assicurazione della responsabilità civile