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Art. 1901 Codice civile – Mancato pagamento del premio

Codice civile

In breve

Se il contraente non paga il premio o la prima rata, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui paga quanto dovuto. Se non paga i premi successivi alle scadenze pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo la scadenza. In entrambi i casi, il contratto si risolve di diritto se l'assicuratore non agisce per la riscossione entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata; l'assicuratore ha diritto solo al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1901 Codice civile

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