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Art. 2111 Codice civile – Servizio militare

Codice civile

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

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Giurisprudenza sull'Art. 2111 Codice civile

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