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Art. 2110 Codice civile – Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

Codice civile

In breve

La norma stabilisce che, in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, se leggi o norme corporative non prevedono forme equivalenti di previdenza o assistenza, al lavoratore spetta la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo stabiliti da leggi speciali, norme corporative, usi o secondo equità. Decorso tale periodo, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118. Il periodo di assenza dovuto a tali cause deve essere computato nell'anzianità di servizio del lavoratore.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2110 Codice civile

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