Art. 245 Codice civile – Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.
Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.
Giurisprudenza sull'Art. 245 Codice civile
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 246Trasmissibilità dell'azione
- Art. 248Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio
- Art. 249Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio
- Art. 263Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
- Art. 267Trasmissibilità dell'azione
- Art. 270Legittimazione attiva e termine