Art. 244 Codice civile – Termini dell'azione di disconoscimento
In breve
La norma fissa i termini per l'azione di disconoscimento della paternità. La madre deve agire entro sei mesi dalla nascita o dalla scoperta dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito ha un anno, decorrente dalla nascita se presente nel luogo, oppure dal ritorno o dalla conoscenza dei fatti se assente o ignaro della propria impotenza o dell'adulterio. Per entrambi l'azione non può comunque superare cinque anni dalla nascita. Il figlio maggiorenne può agire senza limiti di tempo. Se minore, può agire un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del minore quattordicenne, del pubblico ministero o dell'altro genitore.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Giurisprudenza sull'Art. 244 Codice civile
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 238Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
- Art. 245Sospensione del termine
- Art. 246Trasmissibilità dell'azione
- Art. 248Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio
- Art. 249Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio
- Art. 267Trasmissibilità dell'azione