Art. 263 Codice civile – Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
In breve
La norma consente di impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento, del riconosciuto e di chiunque vi abbia interesse. Per il figlio l'azione è imprescrittibile. L'autore del riconoscimento deve agire entro un anno dall'annotazione sull'atto di nascita, salvo provi di aver ignorato la propria impotenza al concepimento, nel qual caso il termine decorre dalla conoscenza; nello stesso termine la madre può provare di aver ignorato tale impotenza. L'azione non può comunque proporsi oltre cinque anni dall'annotazione. Gli altri legittimati hanno cinque anni, applicandosi l'articolo 245.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. 310
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.