Art. 2777 Codice civile – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:
a)i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1; b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis .
Articoli richiamati
3
- Art. 2751-bis
- Art. 2755Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770Crediti per atti conservativi o di espropriazione
Articoli che richiamano questo articolo
1