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Art. 2777 Codice civile – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

Codice civile

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

a)i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1; b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3; c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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