Art. 2776 Codice civile – Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. 197
Giurisprudenza sull'Art. 2776 Codice civile
Articoli richiamati
- Art. 2118Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 2751Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti
- Art. 2751-bis
- Art. 2752Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi…
- Art. 2753Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i…