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Art. 2751-bis Codice civile

Codice civile

In breve

La norma attribuisce privilegio generale sui mobili a diversi crediti: retribuzioni dei lavoratori subordinati e indennità di cessazione, con danni da omessi contributi o licenziamento illegittimo; retribuzioni di professionisti e altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni, incluso contributo previdenziale e rivalsa IVA; provvigioni di agenzia dell'ultimo anno e indennità di cessazione; crediti del coltivatore diretto, proprietario, affittuario, mezzadro, colono o soccidario, per la vendita dei prodotti, nonché crediti di mezzadro o colono ex art. 2765; crediti di imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro per servizi e manufatti; crediti di cooperative agricole; crediti di imprese fornitrici di lavoro temporaneo ex legge 196/1997 per oneri retributivi e previdenziali.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1)le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; (59) (139) (149) 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; (110) (320) 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 320
4)i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; (220) 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. (144)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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