Art. 2932 Codice civile – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
In breve
Se chi è obbligato a concludere un contratto non adempie, l'altra parte può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, purché ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo. Se il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda può essere accolta solo se chi la propone esegue la propria prestazione o ne fa offerta nei modi di legge, salvo che la prestazione non sia ancora esigibile.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.