Art. 2959 Codice civile – Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Giurisprudenza sull'Art. 2959 Codice civile
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1962-06-07
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