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Art. 2959 Codice civile – Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

Codice civile

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

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Giurisprudenza sull'Art. 2959 Codice civile

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