Art. 2960 Codice civile – Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Giurisprudenza sull'Art. 2960 Codice civile
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1965-02-04
1962-06-07
Articoli richiamati
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