Art. 842 Codice civile – Caccia e pesca
In breve
Il proprietario di un fondo non può impedire l'ingresso di chi vuole esercitare la caccia, salvo che il fondo sia chiuso secondo le modalità previste dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto che potrebbero subirne danno. In ogni caso il proprietario può opporsi a chi non possiede la licenza rilasciata dall'autorità competente. Per esercitare la pesca sul fondo è invece sempre necessario il consenso del proprietario.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.