Art. 1 Codice penale – Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Dalla scheda di sintesi
Nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene non stabilite dalla legge (Art. 1).
Giurisprudenza sull'Art. 1 Codice penale
13
1992-06-15
1990-01-31
1989-07-19
1988-03-10
1984-03-08