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Art. 2 Codice penale – Successione di leggi penali

Codice penale

In breve

Nessuno può essere punito per un fatto che non era reato quando fu commesso, né per un fatto che una legge successiva non considera più reato; in quest'ultimo caso cessano esecuzione ed effetti penali della condanna. Se la condanna era a pena detentiva e la nuova legge prevede solo la pena pecuniaria, la pena si converte immediatamente in quella pecuniaria. Tra leggi diverse nel tempo si applica quella più favorevole al reo, salvo sentenza irrevocabile. Queste regole non valgono per leggi eccezionali o temporanee, ma si applicano anche in caso di decadenza, mancata ratifica o conversione con emendamenti di un decreto-legge.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 .

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Dalla scheda di sintesi

Se una legge successiva non considera più un fatto come reato, cessano l'esecuzione della condanna e gli effetti penali (Art. 2).

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Giurisprudenza sull'Art. 2 Codice penale

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