Art. 113 Codice penale – Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.
Articoli richiamati
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- Art. 111Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
- Art. 112Circostanze aggravanti
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