Art. 114 Codice penale – Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112. 128
Articoli richiamati
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- Art. 110Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 112Circostanze aggravanti
- Art. 113Cooperazione nel delitto colposo
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