Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 114 Codice penale – Circostanze attenuanti

Codice penale

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112. 128

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

3

Articoli che richiamano questo articolo

5

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.