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Art. 13 Codice penale – Estradizione

Codice penale

L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

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Giurisprudenza sull'Art. 13 Codice penale

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