Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 133-ter Codice penale – Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Codice penale

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta . Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 133-ter Codice penale

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.