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Art. 133-bis Codice penale – Condizioni economiche del reo e pena pecuniaria

Codice penale · rubrica non ufficiale

(Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

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Giurisprudenza sull'Art. 133-bis Codice penale

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