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Art. 147 Codice penale – Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

Codice penale

In breve

L'art. 147 c.p. consente, senza obbligare, di rinviare l'esecuzione della pena in casi specifici: domanda di grazia, grave infermità fisica, donna incinta o madre di figlio minore di un anno, o madre di figlio tra uno e tre anni. Per la grazia il rinvio non supera sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza. Il provvedimento a favore della madre è revocato in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, morte, abbandono o affidamento ad altri del figlio, o comportamenti gravemente pregiudizievoli. Non può essere concesso, o va revocato, se sussiste concreto pericolo di nuovi delitti; per le madri, in caso di pericolo eccezionale, l'esecuzione avviene comunque in istituto a custodia attenuata.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

L'esecuzione di una pena può essere differita:

1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3)se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno ;

3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni .

Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore .

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 147 Codice penale

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