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Art. 211-bis Codice penale – Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Codice penale

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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