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Art. 151 Codice penale – Amnistia

Codice penale

In breve

L'amnistia estingue il reato e, se è già intervenuta condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie. In caso di più reati, si applica separatamente a ciascuno di essi. L'estinzione riguarda solo i fatti commessi fino al giorno precedente la data del decreto, salvo diversa indicazione del decreto stesso, che può inoltre prevedere condizioni o obblighi. Non si applica ai recidivi nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. 56

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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