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Art. 162 Codice penale – Oblazione nelle contravvenzioni

Codice penale

In breve

L'art. 162 c.p. consente, nelle contravvenzioni punite dalla legge con la sola pena dell'ammenda, al contravventore di ottenere l'estinzione del reato pagando una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda prevista per quella contravvenzione, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento deve avvenire prima dell'apertura del dibattimento oppure, se non c'è dibattimento, prima del decreto di condanna. Effettuato il pagamento entro tali momenti e per l'importo indicato, il reato si estingue.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 25

Il pagamento estingue il reato.

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Giurisprudenza sull'Art. 162 Codice penale

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