Art. 176 Codice penale – Liberazione condizionale
In breve
L'art. 176 c.p. consente al condannato che, durante l'esecuzione della pena detentiva, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento di essere ammesso alla liberazione condizionale, purché abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena, se il residuo non supera i cinque anni. Per i recidivi nei casi previsti dall'art. 99 occorrono almeno quattro anni scontati e non meno di tre quarti della pena. Per l'ergastolo servono almeno ventisei anni. La misura è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo impossibilità dimostrata dal condannato.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.