Art. 177 Codice penale – Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
In breve
Durante la liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva eventualmente applicata con la sentenza o con provvedimento successivo. La liberazione condizionale viene revocata se il liberato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, oppure viola gli obblighi della libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, n. 2: in tal caso il periodo trascorso in libertà condizionale non conta ai fini della pena e non è più possibile una nuova ammissione al beneficio.
Trascorso l'intero tempo della pena, o cinque anni dal provvedimento per i condannati all'ergastolo, senza revoca, la pena si estingue e sono revocate le misure di sicurezza personali disposte con la condanna o successivamente.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. (115) (153) 162
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.