Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 220 Codice penale – Esecuzione dell'ordine di ricovero

Codice penale

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 220 Codice penale

4

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.