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Art. 271 Codice penale – Associazioni antinazionali

Codice penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

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Giurisprudenza sull'Art. 271 Codice penale

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