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Art. 273 Codice penale – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Codice penale

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

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Giurisprudenza sull'Art. 273 Codice penale

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