Art. 285 Codice penale – Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte. (5)(92)96a
Giurisprudenza sull'Art. 285 Codice penale
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