Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 419 Codice penale – Devastazione e saccheggio

Codice penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.