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Art. 287 Codice penale – Usurpazione di potere politico o di comando militare

Codice penale

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. 5

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