Art. 313 Codice penale – Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
In breve
La norma stabilisce che per i delitti previsti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 occorre l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. La stessa autorizzazione serve per i delitti degli articoli 247-252 se commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra verso l'Italia. Per il vilipendio dell'art. 290 contro l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative decide l'Assemblea offesa, altrimenti il Ministro. I delitti degli articoli 296, 297, 298 e 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 43
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Giurisprudenza sull'Art. 313 Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 244Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
- Art. 245Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla…
- Art. 247Favoreggiamento bellico
- Art. 248Somministrazione al nemico di provvigioni
- Art. 249Partecipazione a prestiti a favore del nemico
- Art. 250Commercio col nemico
- Art. 251Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
- Art. 252Frode in forniture in tempo di guerra
- Art. 265Disfattismo politico
- Art. 267Disfattismo economico
- Art. 273Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
- Art. 274Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
- Art. 277Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
- Art. 278Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
- Art. 287Usurpazione di potere politico o di comando militare
- Art. 288Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
- Art. 290Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
- Art. 296Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
- Art. 299Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero