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Art. 313 Codice penale – Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Codice penale

In breve

La norma stabilisce che per i delitti previsti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 occorre l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. La stessa autorizzazione serve per i delitti degli articoli 247-252 se commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra verso l'Italia. Per il vilipendio dell'art. 290 contro l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative decide l'Assemblea offesa, altrimenti il Ministro. I delitti degli articoli 296, 297, 298 e 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 43

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 313 Codice penale

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