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Art. 326 Codice penale – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Codice penale

In breve

L'art. 326 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, violando i doveri d'ufficio o abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio da tenere segrete o ne agevola la conoscenza: reclusione da sei mesi a tre anni; se l'agevolazione è colposa, fino a un anno. È inoltre punito, con reclusione da due a cinque anni, chi si avvale illegittimamente di tali notizie segrete per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale. Se il fatto mira a un ingiusto profitto non patrimoniale o a cagionare ad altri un danno ingiusto, la pena è la reclusione fino a due anni.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 326 Codice penale

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.