Art. 328 Codice penale – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
In breve
L'art. 328 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuta indebitamente un atto d'ufficio dovuto senza ritardo per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e sanità: la pena è la reclusione da sei mesi a due anni.
Al di fuori di questi casi, se chi ha interesse presenta una richiesta scritta e il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto né risponde esponendo le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si applica la reclusione fino a un anno o la multa fino a lire due milioni.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa .