Art. 343-bis Codice penale – Corte penale internazionale
Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
a)della Corte penale internazionale;
b)dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c)delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d)dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale .
Articoli richiamati
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- Art. 336Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 337Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 338Violenza o minaccia a un corpo pubblico
- Art. 339Circostanze aggravanti
- Art. 340Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
- Art. 342Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
- Art. 343Oltraggio a un magistrato in udienza