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Art. 343-bis Codice penale – Corte penale internazionale

Codice penale

Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a)della Corte penale internazionale;
b)dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c)delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d)dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale .

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