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Art. 345 Codice penale – Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Codice penale

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

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