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Art. 376 Codice penale – Ritrattazione

Codice penale

In breve

La norma esclude la punibilità, nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, per chi ritratta il falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le dichiarazioni, purché ciò avvenga non oltre la chiusura del dibattimento. Se la falsità riguarda una causa civile, la non punibilità opera se la ritrattazione avviene prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (163)

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 376 Codice penale

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