Art. 378 Codice penale – Favoreggiamento personale
In breve
La norma punisce chi, dopo che è stato commesso un delitto punito con morte, ergastolo o reclusione, senza aver concorso nel reato, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche: pena della reclusione fino a quattro anni. Per il delitto di cui all'articolo 416-bis, la pena è sempre la reclusione non inferiore a due anni. Per altri delitti con pena diversa o per contravvenzioni, la multa è fino a lire cinquemila. Si applica anche se l'aiutato è non imputabile o innocente.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,
o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti , è punito con la reclusione fino a quattro anni. (5)
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.