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Art. 378 Codice penale – Favoreggiamento personale

Codice penale

In breve

La norma punisce chi, dopo che è stato commesso un delitto punito con morte, ergastolo o reclusione, senza aver concorso nel reato, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche: pena della reclusione fino a quattro anni. Per il delitto di cui all'articolo 416-bis, la pena è sempre la reclusione non inferiore a due anni. Per altri delitti con pena diversa o per contravvenzioni, la multa è fino a lire cinquemila. Si applica anche se l'aiutato è non imputabile o innocente.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,

o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti , è punito con la reclusione fino a quattro anni. (5)

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 378 Codice penale

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