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Art. 384 Codice penale – Casi di non punibilità

Codice penale

In breve

La norma stabilisce che, nei casi previsti dagli articoli richiamati (tra cui falsa testimonianza, falsa perizia, favoreggiamento e altri), non è punibile chi ha commesso il fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore. Inoltre, per i casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se l'autore non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni, assunto come testimone, perito, consulente o interprete, oppure avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) 215

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 384 Codice penale

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Articoli richiamati

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.