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Art. 385 Codice penale – Evasione

Codice penale

In breve

L'art. 385 c.p. punisce chi, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade: la pena è la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia alle persone, o mediante effrazione, la pena sale da due a cinque anni; se la violenza o minaccia avviene con armi o da più persone riunite, la pena va da tre a sei anni. Le stesse regole valgono per l'imputato che si allontana dagli arresti domiciliari o dal luogo designato, e per il condannato ammesso al lavoro esterno. Se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni .

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 385 Codice penale

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