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Art. 386 Codice penale – Procurata evasione

Codice penale

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo. 5

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1° se il colpevole è un prossimo congiunto;

2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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