Art. 40 Codice penale – Rapporto di causalità
In breve
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione. È quindi necessario un legame causale tra condotta ed evento. Inoltre, chi ha l'obbligo giuridico di impedire un evento e non lo impedisce è considerato come se l'avesse causato.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Giurisprudenza sull'Art. 40 Codice penale
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1975-04-24
1972-01-13